PEC imprese – Obbligo di comunicazione al Registro delle imprese

Entro il prossimo 29.11.2011, le imprese costituite in forma societaria prima del 29.11.2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese.
Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma societaria.

La comunicazione va effettuata per via telematica (mediante Comunicazione unica), secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 3.11.2011 n. 3645/C, ha fornito i primi chiarimenti in merito all’iscrizione nel Registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese costituite in forma societaria (art. 16 co. 6 del DL 185/2008).

Fra gli altri chiarimenti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che :
– in caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese;
– non è necessario che ogni impresa abbia un proprio indirizzo PEC, potendo avvalersi della casella di posta elettronica dello studio professionale al quale ci si affida o della casella di altra società cui l’impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.

Lo Studio Gazzani mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica appositamente creato con l’impegno di tenerlo aggiornato, controllato, di prenderne visione e comunicare al cliente le informative a Lui destinate. Il costo del servizio è di 10 euro/annuo più 2 euro/ per ogni messaggio che richieda una risposta. Nel caso dunque vogliate affidarci l’incarico Vi invitiamo di rispondere al presente messaggio, compilando quanto sotto allegato.

Grazie dell’attenzione

Cordiali saluti

 

Share