Acconti 2011 – termini e principali novità

La disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta nel co. 3 dell’art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435.
Come sostituito dall’art. 2 del DL 15.4.2002 n. 63 convertito nella L. 15.6.2002 n. 112 e successivamente modificato dall’art. 37 co. 11 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, a decorrere dall’1.5.2007..

Tale norma prevede espressamente che le disposizioni in materia di acconti IRPEF e IRES si applichino anche al versamento degli acconti IRAP. In pratica, viene estrinsecata la regola dell’art. 30 co. 3 del DLgs. 15.12.97 n. 446 che, ai fini del versamento degli acconti IRAP, rinviava alla disciplina prevista per le imposte sui redditi. La modifica è quindi puramente formale.
Particolari disposizioni sono poi previste per i soggetti che si avvalgono dei regimi della trasparenza fiscale e del consolidato nazionale.

Mercoledì 30.11.2011 scade il termine per il versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e del contributo INPS ex L. 8.8.95 n. 335, relativi al 2011, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.

Nuovi obblighi di versamento in acconto

A partire da quest’anno, occorre procedere al versamento in acconto della “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi (ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23), per i contribuenti che hanno optato per tale regime opzionale di imposizione sostitutiva.

Inoltre, già a partire dal 2009, gli acconti sono dovuti anche con riferimento:

  •  all’addizionale IRES del 6,5% (10,5%) per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell’ener­gia (c.d. “Robin tax”), introdotta dall’art. 81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nel­la L. 6.8.2008 n. 133;
  • all’addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’energia, prevista dall’art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7;
  • all’addizionale delle imposte dirette del 25% sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica” o “porno tax” (prevista dall’art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 e suc­cessive modifiche);
  • all’imposta sostitutiva relativa al regime dei contribuenti minimi (di cui all’art. 1 co. 96 – 117 della L. 24.12.2007 n. 244).

Altre PRINCIPALI disposizioni IN MATERIA DI ACCONTI

Tra le altre principali disposizioni in materia di determinazione e versamento degli acconti per il 2011 si segnalano:
– “metodo storico”
– della detassazione parziale degli investimenti in macchinari (c.d. “Tremonti-ter”);
– della detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile (c.d. “Tremonti-quater”);
– delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese;
– della riduzione da un nono a un decimo del limite massimo di deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento affrancati ex art. 15 co. 10 ss. del DL 185/2008;
– dell’aumento automatico dell’aliquota IRAP nelle Regioni in deficit sanitario;
– della “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
– relativamente al c.d. “metodo previsionale”, alcune modifiche applicabili a partire dal periodo d’im­posta 2011, che hanno toccato l’IRES (es. riduzione della percentuale deducibile degli accan­tonamenti per le spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili) e l’IRPEF (es. imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti, “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi).
Si ricorda inoltre che, a partire dal 2007, è stato introdotto l’obbligo di versare l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF. Anche con riferimento al 2011, il pagamento doveva essere effettuato in un’unica solu­zione entro il termine di corresponsione del saldo IRPEF 2010; tale adempimento non ha quindi nes­sun effetto in occasione delle prossime scadenze.

Particolarmente attenzione merita il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato in data 21 novembre 2011, che prevede, fra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011. Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2012.

Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per coloro che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta tratterranno l’acconto applicando la nuova percentuale dell’82 per cento. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d’imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute. Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di riconoscere la riduzione dell’acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.
Grato della Vostra attenzione, lo Studio Gazzani rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti

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